Art. 1)
E costituita unassociazione denominata: U. P. E. I. S. UNIONE PERITI ESPERTI INFORTUNISTICA
STRADALE
Lassociazione è apolitica, non ha scopo di lucro, potrà
aderire ad organismi su scala regionale e nazionale.
Art. 2)
La sede dellassociazione è in Reggio Emilia, attualmente
in Via G. Galilei 2/01 (piano primo). Il trasferimento della sede
nellambito del Comune è di competenza dellorgano
direttivo.
La durata dellassociazione è illimitata.
Art. 3)
Lassociazione ha lo scopo di regolamentare e valorizzare lattività
professionale degli iscritti; promuovere incontri, conferenze e dibattiti
al fine di contribuire allaggiornamento tecnico e culturale
degli aderenti, rinsaldare fra gli stessi i legami di amicizia e solidarietà;
studiare i problemi professionali e di categoria.
Art. 4) (variato nella modifica statutaria del 1996)
Possono far parte dellU. P. E. I. S. tutti i Periti Assicurativi
in regola con le vigenti normative che regolano lattività
di Perito Assicurativo.
Art. 5) (abrogato nella modica statutaria del 1996)
In deroga allart. 4, limitatamente a giorni novanta dalla data
di costituzione, il Consiglio può ammettere allassociazione
coloro che, pur non in possesso di tutti i requisiti di cui al citato
art. 4, comprovino di esercitare, di fatto, la professione.
Art. 6)
Chi intende entrare a far parte dellassociazione dovrà
farne domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che si pronuncerà
in merito. Liscrizione è subordinata al versamento della
quota di iscrizione.
Art. 7) (variato nella modifica statutaria del 1996)
La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi: - dimissioni;
- esclusione;
- morosità protratta per un anno;
- per ogni altro motivo che renda incompatibile lappartenenza
delliscritto allAssociazione.
Art. 8)
Lesclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per
gravi motivi.
Linteressato dovrà tuttavia essere convocato per avere
la possibilità di esporre le proprie ragioni.
Contro la decisione del Consiglio Direttivo è consentito il
ricorso allassemblea Generale entro 30 giorni dalla data della
comunicazione del provvedimento con lettera raccomandata; il ricorso
sospende lesecutività della decisione del Consiglio Direttivo.
Art. 9)
Gli organi dellassociazione sono:
- Assemblea generale dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Probiviri.
Art. 10)
Lassemblea generale dei soci è il massimo organismo deliberante
dellassociazione e in sede ordinaria: - determina lindirizzo generale dellassociazione;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
e in sede straordinaria:
- approva eventuali modifiche allo statuto e può deliberare
lo scioglimento dellassociazione;
- determina le quote annuali di iscrizione;
- approva il bilancio ed il rendiconto da presentarsi ogni anno a
cura del tesoriere.
Art. 11)
Lassemblea ordinaria è convocata presso la sede o altrove
almeno una volta allanno e ogni qualvolta il Presidente o il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno
un terzo degli iscritti.
Lassemblea straordinaria verrà convocata presso la sede
o altrove quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.
Ogni associato che sia in regola con il pagamento delle quote e dei
contributi, ha diritto di intervenire in assemblea.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
La convocazione avviene mediante lettera o avviso contenente lordine
del giorno, inviata almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
Sono ammesse deleghe.
Art. 12)
Lassemblea è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno degli associati,
in seconda convocazione, da tenersi almeno unora dopo la prima:
qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza
dei presenti.
Per le delibere di modifica statutaria occorrerà sempre il
consenso della maggioranza degli associati.
Art. 13) (variato nella modifica statutaria del 1996)
Il consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri, dura
in carica due anni ed è rieleggibile ed ha le seguenti attribuzioni: - eleggere il Presidente ed attribuire i restanti
incarichi (tesoriere - segretario);
- curare il conseguimento delle finalità statutarie dellassociazione
ed attuare le deliberazioni dellassemblea;
- esaminare e deliberare anche domande di ammissione;
- convocare lassemblea ordinaria e straordinaria quando lo ritenga
opportuno o quando ne faccia richiesta 1/3 degli associati;
- deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari;
- disporre in ordine alle spese.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.
Le convocazioni saranno fatte con avviso almeno 8 giorni prima: in
caso di urgenza anche a mezzo telefono o telegramma.
Le delibere consiliari sono valide quando prese dalla maggioranza
dei Consiglieri in carica.
Qualora nel corso dellanno venissero meno uno o più membri,
il Consiglio Direttivo procederà ad integrazione. Qualora venga
meno la maggioranza dei componenti il direttivo, verrà al più
presto convocata lassemblea per lelezione del Nuovo Consiglio.
Il tesoriere provvede alla contabilità, agli incassi e ai pagamenti,
compila gli inventari ed i bilanci.
Il segretario redige i verbali (che sottoscrive col Presidente), cura
i documenti dellassociazione.
Art. 14)
Il Presidente ha la firma dellassociazione di fronte ai terzi
e in giudizio e rappresenta lAssociazione a tutti gli effetti.
In caso di impedimenti o assenza del Presidente, le sue funzioni saranno
svolte dal Segretario o, in sua assenza, da altro iscritto delegato
dal Presidente.
Il risultato delle elezioni può essere contestato entro cinque
giorni successivi ai giorni dello scrutinio, con domanda iscritta
e firmata da oltre un quinto degli iscritti.
Art. 15)
Tutte le cariche dellAssociazione sono gratuite.
Art. 16)
Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri eletti dallassemblea,
decide in merito alle eventuali controversie che potessero insorgere
fra i singoli soci ed il Consiglio Direttivo o fra i membri del Consiglio
Direttivo.
Art. 17)
Il patrimonio dellassociazione è costituito dai contributi
degli iscritti, da proventi vari, lasciti o donazioni. E fatto
espresso divieto di distribuire, sotto qualsiasi forma, utili agli
associati.
Art. 18)
In caso di scioglimento dellassociazione lassemblea nominerà
uno o più liquidatori con il compito di redigere il bilancio
di liquidazione.
Lassemblea deciderà in merito alla destinazione delleventuale
residuo.
Art. 19)
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento
al Codice Civile ed alle disposizioni di legge in tema di Associazioni.