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LO STATUTO ATTUALMENTE IN VIGORE
Art. 1)
E’ costituita un’associazione denominata:
“U. P. E. I. S. – UNIONE PERITI ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE”
L’associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, potrà aderire ad organismi su scala regionale e nazionale.

Art. 2)
La sede dell’associazione è in Reggio Emilia, attualmente in Via G. Galilei 2/01 (piano primo). Il trasferimento della sede nell’ambito del Comune è di competenza dell’organo direttivo.
La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 3)
L’associazione ha lo scopo di regolamentare e valorizzare l’attività professionale degli iscritti; promuovere incontri, conferenze e dibattiti al fine di contribuire all’aggiornamento tecnico e culturale degli aderenti, rinsaldare fra gli stessi i legami di amicizia e solidarietà; studiare i problemi professionali e di categoria.

Art. 4) (variato nella modifica statutaria del 1996)
Possono far parte dell’U. P. E. I. S. tutti i Periti Assicurativi in regola con le vigenti normative che regolano l’attività di Perito Assicurativo.

Art. 5) (abrogato nella modica statutaria del 1996)
In deroga all’art. 4, limitatamente a giorni novanta dalla data di costituzione, il Consiglio può ammettere all’associazione coloro che, pur non in possesso di tutti i requisiti di cui al citato art. 4, comprovino di esercitare, di fatto, la professione.

Art. 6)
Chi intende entrare a far parte dell’associazione dovrà farne domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che si pronuncerà in merito. L’iscrizione è subordinata al versamento della quota di iscrizione.

Art. 7) (variato nella modifica statutaria del 1996)
La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:
- dimissioni;
- esclusione;
- morosità protratta per un anno;
- per ogni altro motivo che renda incompatibile l’appartenenza dell’iscritto all’Associazione.


Art. 8)
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.
L’interessato dovrà tuttavia essere convocato per avere la possibilità di esporre le proprie ragioni.
Contro la decisione del Consiglio Direttivo è consentito il ricorso all’assemblea Generale entro 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento con lettera raccomandata; il ricorso sospende l’esecutività della decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 9)
Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea generale dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Probiviri.

Art. 10)
L’assemblea generale dei soci è il massimo organismo deliberante dell’associazione e in sede ordinaria:
- determina l’indirizzo generale dell’associazione;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
e in sede straordinaria:
- approva eventuali modifiche allo statuto e può deliberare lo scioglimento dell’associazione;
- determina le quote annuali di iscrizione;
- approva il bilancio ed il rendiconto da presentarsi ogni anno a cura del tesoriere.


Art. 11)
L’assemblea ordinaria è convocata presso la sede o altrove almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti.
L’assemblea straordinaria verrà convocata presso la sede o altrove quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati. Ogni associato che sia in regola con il pagamento delle quote e dei contributi, ha diritto di intervenire in assemblea.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
La convocazione avviene mediante lettera o avviso contenente l’ordine del giorno, inviata almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
Sono ammesse deleghe.

Art. 12)
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima: qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Per le delibere di modifica statutaria occorrerà sempre il consenso della maggioranza degli associati.

Art. 13) (variato nella modifica statutaria del 1996)
Il consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri, dura in carica due anni ed è rieleggibile ed ha le seguenti attribuzioni:
- eleggere il Presidente ed attribuire i restanti incarichi (tesoriere - segretario);
- curare il conseguimento delle finalità statutarie dell’associazione ed attuare le deliberazioni dell’assemblea;
- esaminare e deliberare anche domande di ammissione;
- convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta 1/3 degli associati;
- deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari;
- disporre in ordine alle spese.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.
Le convocazioni saranno fatte con avviso almeno 8 giorni prima: in caso di urgenza anche a mezzo telefono o telegramma.
Le delibere consiliari sono valide quando prese dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.
Qualora nel corso dell’anno venissero meno uno o più membri, il Consiglio Direttivo procederà ad integrazione. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti il direttivo, verrà al più presto convocata l’assemblea per l’elezione del Nuovo Consiglio.
Il tesoriere provvede alla contabilità, agli incassi e ai pagamenti, compila gli inventari ed i bilanci.
Il segretario redige i verbali (che sottoscrive col Presidente), cura i documenti dell’associazione.

Art. 14)
Il Presidente ha la firma dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio e rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti.
In caso di impedimenti o assenza del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Segretario o, in sua assenza, da altro iscritto delegato dal Presidente.
Il risultato delle elezioni può essere contestato entro cinque giorni successivi ai giorni dello scrutinio, con domanda iscritta e firmata da oltre un quinto degli iscritti.

Art. 15)
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite.

Art. 16)
Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri eletti dall’assemblea, decide in merito alle eventuali controversie che potessero insorgere fra i singoli soci ed il Consiglio Direttivo o fra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 17)
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai contributi degli iscritti, da proventi vari, lasciti o donazioni. E’ fatto espresso divieto di distribuire, sotto qualsiasi forma, utili agli associati.

Art. 18)
In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori con il compito di redigere il bilancio di liquidazione.
L’assemblea deciderà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo.

Art. 19)
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge in tema di Associazioni.
 
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